Che cos'è l'ENPALS

Estratto dalla carta dei servizi dell'enpals.

Con D.Lgs.C.P.S. 708/47, dalla Cassa Nazionale di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, nasce l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo.
L’iscrizione presso l’Enpals sostituisce, per le categorie specificamente indicate, l’Assicurazione Generale Obbligatoria, ossia l’assicurazione cui sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori per i quali non sia prevista una specifica forma di previdenza, in particolare in caso di invalidità, vecchiaia e decesso.
Successivi interventi normativi, oltre ad ampliare la platea degli assicurati all’Enpals, hanno introdotto - L. 2388/52 e D.P.R. 1420/71 - prestazioni volte a riconoscere la peculiarità della professionalità acquisita in campo artistico (invalidità specifica - pensione anticipata a ballerini e tersicorei) e requisiti contributivi ridotti, motivati da una serie di fattori che connotano il mondo dello spettacolo: le doti richieste, la saltuarietà delle prestazioni lavorative, l’incertezza del lavoro, la durata ridotta della vita artistica e l’andamento affatto particolare delle retribuzioni, sono elementi tutti caratterizzanti da sempre questo settore rispetto ad altre realtà produttive.
L’evento, quale manifestazione del fatto artistico, esiste come unicum, è di breve durata, ancorché ripetibile non è mai uguale a sé stesso, è riproducibile solo con caratteristiche di fruizione affatto diverse dall’originale.

La partecipazione all’allestimento dello spettacolo è di solito il frutto di un lavoro d’equipe, in cui talento e tecnica si uniscono per realizzare un prodotto atipico che trova collocazione sul mercato, vive e scompare e può non lasciare traccia, se non nella memoria dello spettatore.
A protezione dei lavoratori iscritti, con il fine di garantire il regolare versamento dei contributi che vanno a costituire la posizione pensionistica del soggetto assicurato, sono stati posti dal legislatore vari strumenti per contrastare inadempienze ed evasioni contributive da parte delle imprese: tra questi il certificato di agibilità e l’attestazione liberatoria.

Nell’ambito di una tutela rafforzata per le categorie di artisti e tecnici, la norma dispone che le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà, o di cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947 - e successive modificazioni ed integrazioni, di cui l’ultima con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.3.2005, indicato nell’allegato “B” della presente Carta dei servizi - senza il certificato di agibilità che L’Ente rilascia, in relazione al singolo evento, previo accertamento sulla  dopo aver acquisito idonee garanzie da parte dell’impresa.

Il pagamento di sovvenzioni, contributi e premi disposti dallo Stato a favore di imprese, enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, è subordinato al rilascio di un’attestazione, ovvero di una dichiarazione da parte dell’Enpals attestante che tali soggetti non si siano resi inadempienti nei confronti dell’Ente ed abbiano assolto agli obblighi contributivi.

Per quanto attiene alle attività sportive, riconosciuto lo sport professionistico come particolare forma di spettacolo, sono stati inseriti tra gli assicurati dell’Ente - che appariva il soggetto più idoneo a tutelarli per le sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità a realtà lavorative particolari – dapprima, con L. 366/73 istitutiva di un Fondo Speciale autonomo, i giocatori e gli allenatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate F.I.G.C. in attività nei campionati di serie A, B, C e, dopo alcuni anni, con la L. 91/81, tutti gli sportivi professionisti corrispondenti alla seguente definizione: “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazione sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica “.

L’Ente è soggetto alla L.335/95 e successivi decreti di attuazione quali il D. Lgs. 182/97 e il D.Lgs.166/97, che inseriscono l’Ente nel processo di complessiva revisione ed armonizzazione del sistema pensionistico, pur nella salvaguardia delle specificità evidenziate.